
“Girl Playing with a Toy Horse” by Johann Georg Meyer von Bremen, around mid-19th century, Birmingham Museums Trust
Genitorialità, verità e tutela oltre il desiderio degli adulti
Cos’è la maternità surrogata o gestazione per altri (GPA)? È un procedimento mediante il quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di un’altra persona o coppia, che diventerà genitore del bambino alla nascita.
Tipologie di gestazione: GPA altruistica, dove la madre surrogata non riceve compensi economici; GPA commerciale, vietata in molti paesi, che prevede un compenso per la gestante.
La GPA è legale in paesi come Stati Uniti (alcuni stati), Ucraina, Georgia, Canada, India (solo per cittadini indiani). In Italia, invece, è vietata per legge, anche se praticata all’estero – Articolo 12, comma 6, Legge 40/2004.
La legge 40/2004, che regola la procreazione medicalmente assistita, vieta esplicitamente la surrogazione di maternità con pene severe: da tre mesi a due anni di reclusione e multa fino a un milione di euro. La questione si intreccia con la discussione sulla cosiddetta legge “universale”, cioè applicabile anche quando il fatto avviene all’estero; è stato ricordato che per essere qualificata tale, una legge deve rispondere a determinati criteri, tra cui la tutela di valori fondamentali per l’ordinamento nazionale, come l’ordine pubblico o la dignità umana. Quindi, anche se la GPA è realizzata all’estero, la legge prevede il reato universale, applicabile ai cittadini italiani anche fuori dal territorio nazionale. Fatto si giustifica con la tutela dell’ordine pubblico e della dignità della donna.
Il fenomeno dei viaggi procreativi. Perché le coppie italiane si rivolgono all’estero? Molte coppie italiane sterili o omogenitoriali si rivolgono a cliniche estere dove la GPA è legale, per realizzare il sogno di avere un figlio. I paesi più scelti per la GPA Ucraina, Georgia e Stati Uniti sono tra le mete principali, grazie a un quadro normativo più permissivo.
Implicazioni legali al rientro in Italia. Al ritorno, però, nasce il problema del riconoscimento del legame di filiazione, soprattutto per il genitore non biologico, e del possibile avvio di procedimenti penali. La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata su questi casi, cercando un equilibrio tra la sanzione penale e la tutela del minore. Il nodo centrale è il conflitto tra la protezione dell’ordine pubblico (divieto della GPA) e la salvaguardia dell’interesse del bambino nato. La Corte ha sottolineato che non si può cancellare la relazione di fatto tra bambino e genitori solo perché il metodo con cui è nato è vietato.
Questo conflitto tra normativa e realtà sociale è stato il cuore dell’evento che si è appena tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Sistema costituzionale e relazioni familiari: nuove forme di filiazione e di adozione alla luce degli ultimi orientamenti”. Coordinato dall’Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere, l’incontro si è aperto con una domanda tanto provocatoria quanto necessaria: avere figli è un diritto? Una riflessione potente che ha orientato l’intero dibattito verso una prospettiva meno adultocentrica e più orientata ai diritti dell’infanzia.
Tra i numerosi relatori – tra cui l’Avv. Gian Ettore Gassani, il Prof. Avv. Gianni Baldini, l’Avv. Patrizia Giusti, l’Avv. marina zela, la Dott.ssa Elisa Caponetti e la Dott.ssa Laura Volpini – è emersa con chiarezza il dibattito sulla maternità surrogata che non possa più essere eluso e la necessità di riportare al centro della riflessione l’interesse superiore del minore, principio cardine delle convenzioni internazionali, della giurisprudenza costituzionale e della stessa Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
In particolare, si è discusso delle due pronunce fondamentali della Corte Costituzionale: la n. 272/2017, che già invitava a non punire i figli per scelte compiute dagli adulti, e la recentissima n. 68 del 22 maggio 2025, che ribadisce il divieto della GPA ma impone allo Stato di garantire al minore continuità affettiva, tutela giuridica e accesso all’adozione da parte del genitore intenzionale con procedure certe e rapide. La sentenza sottolinea che non può esserci disparità di diritti tra i bambini in base all’orientamento sessuale dei genitori o al metodo con cui sono stati concepiti.
La giurisprudenza italiana, in assenza di un intervento normativo organico, ha cercato negli anni di colmare le lacune legislative, anche attraverso decisioni coraggiose e orientate al principio dell’interesse superiore del minore, come richiamato dall’articolo 3 della Costituzione. Questo principio, fondato sull’eguaglianza e la pari dignità sociale, impone che tutti i bambini abbiano gli stessi diritti, indipendentemente dal modo in cui sono venuti al mondo. È un principio ribadito anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dalla CEDU, che pongono il diritto del minore alla propria identità familiare come superiore rispetto a valutazioni astratte sull’ordine pubblico.
La sentenza del Tribunale di Roma del 2014 ha affrontato, ad esempio, la questione dell’impossibilità di diritto, non di fatto, al riconoscimento di una genitorialità derivante da GPA. Nonostante la realtà di una relazione genitore-figlio pienamente vissuta e consolidata, il diritto continuava a negarne l’esistenza giuridica.
È una contraddizione che mina la coerenza del nostro ordinamento e che genera insicurezza giuridica non solo per gli adulti coinvolti, ma soprattutto per i minori. È stato sottolineato che la giurisprudenza si sta assumendo il compito, proprio del legislatore, di interpretare, orientare e – in qualche misura – supplire. Ma si tratta di una supplenza che non può durare all’infinito.
Si auspica un intervento legislativo mirato sulla legge 40/2004, che possa tenere conto delle trasformazioni sociali in atto, garantendo tutela ai bambini senza legittimare abusi o derive commerciali della maternità surrogata. Ma il principio che più è emerso – con forza – è che le colpe dei genitori non devono ricadere sui figli.
È una verità semplice, quasi banale nella sua evidenza, ma troppo spesso trascurata nelle aule dei tribunali o nei dibattiti legislativi. Un bambino non sceglie come nascere. Non può essere punito, né penalizzato, perché i suoi genitori hanno aggirato un divieto normativo. Il diritto deve garantire stabilità, riconoscimento e continuità affettiva.
La mancanza di riconoscimento legale del genitore intenzionale può generare, per il minore, conseguenze gravi: mancanza di eredità, di cittadinanza, di protezione in caso di separazione, malattia o decesso dell’unico genitore riconosciuto.
D’altra parte, i modelli offerti da altri ordinamenti europei, come quello spagnolo, mostrano che è possibile normare la GPA in modo etico e garantista, distinguendo tra pratiche commerciali e relazioni solidali, prevedendo controlli, vincoli e tutele per tutti i soggetti coinvolti. L’Italia resta invece ferma, bloccata tra un divieto rigido e una realtà sociale sempre più composita e fluida.
Un altro nodo affrontato è quello della fecondazione eterologa. Mentre in Italia vige ancora il principio dell’anonimato del donatore, in altri Paesi europei si va affermando il diritto alla tracciabilità genetica. Un diritto che riguarda sia la salute dei figli, sia la costruzione della loro identità personale.
In Olanda, ad esempio, è prevista la possibilità di inserire nei documenti ufficiali il nome del donatore. Questo meccanismo favorisce la tracciabilità del donatore di gameti, sia per ragioni legate all’identità personale del figlio, sia per motivi sanitari (ad esempio, in caso di necessità mediche future). In Italia, invece, l’anonimato del donatore è ancora un principio forte, ma in discussione, soprattutto alla luce delle richieste sempre più frequenti da parte di giovani nati da eterologa che desiderano conoscere le proprie origini biologiche.
Tutto questo dimostra come la realtà delle nuove famiglie stia correndo molto più velocemente del diritto. In mancanza di un adeguamento legislativo, è la giurisprudenza – nazionale ed europea – a dettare le regole, nel tentativo di garantire ai bambini ciò che è loro dovuto per nascita: la piena dignità, la stabilità affettiva e la certezza giuridica. Non si tratta di concessioni alle coppie, ma di diritti fondamentali dei figli. Il principio costituzionale di uguaglianza, l’art. 3, ci ricorda che tutti devono essere trattati allo stesso modo, soprattutto quando si parla di minori. Nessun bambino dovrebbe crescere con meno diritti solo per via della sua storia di nascita.
Sempre più adolescenti chiedono oggi di conoscere le proprie origini biologiche, non per rinnegare chi li ha cresciuti, ma per sapere da dove vengono. Una ricerca recente, discussa durante il convegno, indica che l’età più adeguata ad affrontare la verità sulle origini sarebbe tra i 15 e i 16 anni, quando il bambino ha strumenti cognitivi sufficienti e può integrare queste informazioni senza destabilizzarsi.
Il convegno ha evidenziato che c’è una forte sensibilità tra i giuristi verso questi temi, ma che manca ancora un coraggio politico vero. È tempo che il legislatore raccolga le testimonianze lasciate dalla società civile, dalla giurisprudenza e dagli stessi operatori del diritto, dando finalmente una risposta moderna, umana e costituzionalmente orientata. In gioco non c’è solo un modello di famiglia, ma la capacità di uno Stato di riconoscere e tutelare chi, più di tutti, ha bisogno di protezione: i bambini.
Nel caso di bambini nati da coppie omosessuali maschili attraverso gestazione per altri (GPA) effettuata in Paesi dove questa pratica è legale e regolamentata, come gli Stati Uniti o il Canada, il problema centrale al rientro in Italia è il riconoscimento legale della genitorialità. In questi ordinamenti stranieri, entrambe le figure genitoriali – anche se dello stesso sesso – possono essere legalmente riconosciute fin dalla nascita come padri, e questo viene normalmente trascritto negli atti ufficiali. Tuttavia, quando la coppia torna in Italia, si scontra con la non trascrivibilità automatica dell’atto di nascita straniero che riporta due padri. L’ordinamento italiano infatti riconosce la genitorialità solo nei confronti del genitore biologico. L’altro componente della coppia – il cosiddetto genitore intenzionale – resta giuridicamente un estraneo, anche se parte integrante della vita del bambino.
Nel tempo, la giurisprudenza si è orientata, almeno in parte, a colmare questo vuoto, permettendo in alcuni casi la stepchild adoption (adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) della legge 184/1983), ma con tempi lunghi, iter giudiziari incerti e una forte disparità di trattamento sul territorio nazionale. Proprio su questo punto è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, intimando all’Italia, con più sentenze, di garantire una tutela legale piena e tempestiva per i bambini nati da GPA o fecondazione eterologa in contesti omogenitoriali. La Corte ha affermato che il diritto del minore a vedere riconosciuti entrambi i suoi genitori deve prevalere sul formalismo delle norme nazionali, specialmente quando ciò compromette la sicurezza giuridica e il benessere del minore.
All’evento di oggi, si è riflettuto anche sullo sviluppo psicologico dei figli cresciuti in famiglie omogenitoriali. Numerosi studi dimostrano che non vi è alcun danno intrinseco nello sviluppo di questi bambini. Le difficoltà nascono semmai dalla stigmatizzazione sociale, dalla mancanza di riconoscimento giuridico e, talvolta, da fratture all’interno della coppia genitoriale. È stato sottolineato, con particolare sensibilità, che il vero trauma non è sapere di essere nati da GPA o da eterologa, ma sentirsi dire – magari in un momento di rabbia o separazione – “quello non è tuo padre”, “quella non è tua madre”.
Io stessa ho vissuto questa frattura. Avevo dieci anni quando il marito di mia madre, dopo il divorzio, mi disse: “Non sono il tuo padre biologico.” Non l’avevo mai saputo. Non era la verità in sé a ferirmi, ma il modo in cui fu detta: come un’accusa, come una negazione improvvisa del legame affettivo che ci univa. Da allora ho compreso quanto sia cruciale dire la verità ai figli – ma farlo con rispetto, gradualità, responsabilità. Perché la verità, se accompagnata dall’amore, è sempre un atto di cura. Ma se viene usata per ferire, può diventare un’arma devastante.
Ecco perché oggi più che mai abbiamo bisogno di una cultura della genitorialità responsabile. Una cultura che vada oltre i desideri individuali degli adulti e ponga al centro il bambino, la sua dignità, i suoi diritti. La società sta cambiando, le famiglie si stanno trasformando, ma il diritto non può restare indietro. È urgente che il legislatore prenda atto di questa trasformazione e offra un quadro normativo chiaro, giusto, coerente con la Costituzione e con le carte internazionali.
In conclusione, non si tratta di stabilire se gli adulti abbiano o meno diritto ad avere figli. Si tratta, piuttosto, di garantire che ogni bambino – indipendentemente da come sia venuto al mondo o dalla composizione della sua famiglia – possa crescere in un ambiente sicuro, amato, riconosciuto. Perché nessun bambino è illegittimo. E ogni genitore che ama, protegge e accompagna ha il diritto di esserlo davvero, anche davanti alla legge.
Tu cosa ne pensi? Le leggi dovrebbero riflettere la realtà o imporre un modello? I figli nati oggi meritano una giustizia all’altezza del tempo che vivono?
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i relatori per la profondità, l’autenticità e la competenza con cui hanno contribuito al dibattito, e un particolare grazie al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Paolo Nesta, per aver reso possibile questo importante momento di confronto.
Con l’augurio che ci siano sempre più occasioni come questa, in cui lo scambio tra visioni, esperienze e saperi fa emergere ciò che conta davvero: la tutela concreta dei diritti, soprattutto quelli dei più piccoli.



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